La risposta in 30 secondi
L’elenco non coincide con tutti i prodotti enologici entrati in cantina. Comprende le materie prime e gli additivi utilizzati; omette normalmente i coadiuvanti tecnologici, salvo quelli che provocano allergie o intolleranze e risultano ancora presenti nel vino finito. Nomi e numeri E devono seguire la terminologia prevista per il settore vitivinicolo.
Questa guida entra nel merito della composizione. Per il perimetro generale consulta obbligo di ingredienti e valori nutrizionali.Il primo bivio
Additivo o coadiuvante? La funzione cambia l’esito.
Gli additivi alimentari usati per produrre il vino sono considerati ingredienti e fanno parte dell’elenco. Non è corretto decidere in base alla quantità o alla percezione che “restino” nel bicchiere: la classificazione deriva dall’uso autorizzato e dalla funzione.
Additivi
Conservanti, antiossidanti, regolatori di acidità e stabilizzanti autorizzati sono indicati con categoria funzionale e denominazione o numero E secondo le regole applicabili.
Coadiuvanti
Le sostanze usate per ottenere un effetto durante il processo, ma non nel prodotto finito, sono normalmente escluse dall’elenco ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento 1169/2011.
La stessa famiglia di sostanze può avere impieghi differenti. La decisione va presa dalla pratica enologica autorizzata, dalla scheda tecnica e dall’uso effettivo nella partita.
L’eccezione decisiva
Un coadiuvante allergenico può dover comparire.
L’esenzione dei coadiuvanti non prevale sull’obbligo relativo agli allergeni. Se un ingrediente o coadiuvante derivato da una sostanza dell’allegato II è usato nella produzione ed è ancora presente nel vino finito, anche in forma alterata, deve essere indicato.
È stato usato?
Ricostruisci la distinta reale della partita.
È un allergene?
Controlla allegato II e tabella enologica.
È ancora presente?
Usa documentazione e metodi applicabili.
Va dichiarato
Allinea elenco digitale e confezione.
L’allegato II esclude la gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. Non va quindi trattata automaticamente come un allergene da dichiarare.
Regolamenti 2019/934 e 2019/33
La terminologia è controllata.
L’allegato I, parte A, tabella 2 del Regolamento delegato 2019/934 raccoglie categorie, denominazioni e numeri E dei composti enologici. Per solfiti, uovo e latte, l’articolo 41 e l’allegato I del Regolamento delegato 2019/33 prevedono inoltre i termini da usare nelle diverse lingue.
“Solfiti” non equivale automaticamente a E 220: la serie E 220–228 comprende sostanze diverse. Il numero si sceglie dalla sostanza realmente impiegata, non dalla categoria generale.
Regolamento delegato 2023/1606
Semplificare sì, senza perdere il legame con il dato.
“Uve”
Può sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve impiegati come materie prime.
“Mosto di uve concentrato”
Può comprendere anche il mosto di uve concentrato rettificato.
“contiene … e/o”
Per alcuni regolatori di acidità e stabilizzanti, fino a tre additivi, se almeno uno è presente.
Atmosfera protettiva
La dicitura specifica può sostituire l’indicazione dei gas nell’elenco.
Per spumanti e prodotti specifici sono previste anche diciture dedicate per sciroppo zuccherino e sciroppo di dosaggio. La semplificazione applicabile dipende sempre dalla categoria del prodotto e dal processo.
Soglia e rilevabilità
Non esiste un unico numero valido per ogni allergene.
Solfiti
oltre 10 mg/lLa soglia dell’allegato II si riferisce alle concentrazioni di SO₂ totale per i prodotti pronti al consumo.
Residui proteici
presenza rilevabileLa regola europea collega l’indicazione alla presenza nel prodotto finito. Non pubblichiamo 0,25 mg/l come soglia legale universale.
Per caseina, ovoalbumina e altri derivati, il responsabile qualità deve conservare il collegamento tra trattamento, buona pratica, documentazione tecnica ed eventuale controllo analitico. Una soglia operativa di laboratorio non va trasformata automaticamente in un’esenzione normativa.
Confezione e pagina elettronica
Gli allergeni devono restare visibili sulla bottiglia.
Se l’elenco ingredienti completo è fornito elettronicamente, le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono comunque comparire direttamente sulla confezione o su un’etichetta ad essa apposta. Se invece l’elenco completo è stampato, l’allergene va evidenziato graficamente al suo interno.
Uve, mosto di uve concentrato, conservante: solfiti, stabilizzante: gomma arabica, caseina del latte.
Allergeni evidenziati nell’elencoQuando l’elenco completo è sulla confezione, non si aggiunge una seconda frase “Contiene…”. Per il vino, l’eventuale ripetizione ammessa è il pittogramma previsto dall’articolo 41.
Esempio illustrativo
Dalla distinta all’elenco leggibile.
Immaginiamo un vino per il quale la documentazione confermi uve, mosto concentrato, un composto solfitante, gomma arabica e un residuo rilevabile di caseina usata in chiarifica. Una possibile resa è:
ELENCO INGREDIENTIIngredienti: uve, mosto di uve concentrato, conservante: solfiti, stabilizzante: gomma arabica, caseina del latte.
La bentonite, se usata come coadiuvante tecnologico nelle condizioni previste, non entra nell’elenco. L’esempio non è una ricetta standard: senza evidenza della presenza di caseina nel prodotto finito, non è corretto copiarla nella dichiarazione.
Elenco ingredienti
Classificazione legata alla partita.
Controllo delle versioni
Una variazione di processo può cambiare l’etichetta.
Fornitore, trattamento, dosaggio, chiarificante e composizione possono cambiare tra annate o partite. Per questo l’elenco ingredienti va collegato alla referenza concreta e alla sua versione pubblicata, non conservato come testo universale del prodotto.
Chiarifica con bentonite
Nessun allergene aggiuntivo rilevato.
ARCHIVIATANuovo processo
Documentazione e allergeni da rivalutare.
DA APPROVAREIl QR permanente può restare invariato mentre cambia la versione autorizzata della pagina. La cronologia deve però permettere di ricostruire cosa era pubblicato per ogni partita.
Controllo qualità
Gli errori che alterano l’elenco.
Si pubblicano tutte le sostanze acquistate invece di classificare quelle usate nella partita.
Si applica l’esenzione senza verificare allergenicità e presenza nel vino finito.
Si associa E 220 a ogni solfito senza identificare la sostanza concreta.
Si ripete l’allergene dopo averlo già evidenziato nell’elenco stampato.
La pagina elettronica e la confezione mostrano allergeni differenti.
La nuova annata eredita l’elenco precedente senza una verifica del processo.
Prima della pubblicazione
Checklist ingredienti e allergeni.
Ho ricostruito le sostanze effettivamente usate per la singola partita, non una ricetta generica della cantina.
Ho distinto gli additivi dai coadiuvanti tecnologici insieme all’enologo o al responsabile qualità.
Ho verificato se un coadiuvante allergenico è ancora rilevabile nel prodotto finito.
Ho usato categoria funzionale, denominazione o numero E secondo le regole specifiche applicabili.
Se l’elenco completo è digitale, allergeni e indicazione energetica restano anche sulla confezione.
Se l’elenco è stampato, ogni allergene è evidenziato rispetto agli altri ingredienti.
Ho confrontato elenco digitale, retroetichetta, schede tecniche e registro della partita.
Ho previsto una nuova versione quando cambiano annata, trattamento o fornitore.
Domande frequenti
I dubbi prima dell’approvazione.
01Devo dichiarare tutti i prodotti enologici usati in cantina?+
No. Gli additivi utilizzati nella produzione del vino entrano nell’elenco degli ingredienti; i coadiuvanti tecnologici sono normalmente omessi. L’eccezione riguarda i coadiuvanti che provocano allergie o intolleranze e risultano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata.
02La bentonite va inserita nell’elenco ingredienti?+
Normalmente no: la bentonite è impiegata come coadiuvante tecnologico e non è uno degli allergeni dell’allegato II del Regolamento 1169/2011. La classificazione va comunque verificata rispetto all’uso reale e alla documentazione della partita.
03La caseina usata per la chiarifica va sempre dichiarata?+
Non per il solo fatto di essere stata utilizzata. Va dichiarata quando il coadiuvante derivato dal latte è ancora presente nel prodotto finito secondo i metodi di analisi applicabili. La decisione va documentata con l’enologo e con i controlli pertinenti.
04La colla di pesce è un allergene da indicare nel vino?+
L’allegato II del Regolamento 1169/2011 esclude specificamente la gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. Non va quindi presentata automaticamente come allergene, fermo restando il controllo sul prodotto e sull’uso effettivo.
05Posso scrivere semplicemente “uve”?+
Sì. L’articolo 48 bis consente di usare “uve” per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve impiegati come materie prime. Consente inoltre “mosto di uve concentrato” per comprendere anche il mosto concentrato rettificato.
06Posso ripetere “Contiene solfiti” dopo l’elenco ingredienti?+
Se l’elenco ingredienti è riportato sulla confezione, l’allergene deve essere evidenziato al suo interno e non ripetuto con una seconda dicitura “contiene”. Per il vino resta possibile accompagnare l’indicazione con il pittogramma previsto. Se invece l’elenco è elettronico, gli allergeni devono comparire anche sulla confezione.
Documentazione primaria
Fonti consultate.
Fonti verificate il 3 agosto 2026. Gli esempi spiegano il metodo e devono essere adattati al processo reale con il tecnico responsabile.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011Articoli 9, 20 e 21; allegato II su allergeni ed esclusioni.
- Regolamento delegato (UE) 2019/33, testo consolidatoArticoli 40, 41 e 48 bis; termini e presentazione.
- Regolamento delegato (UE) 2019/934Allegato I, parte A, tabella 2: composti, categorie, nomi e numeri E.
- Regolamento delegato (UE) 2023/1606Semplificazioni e norme specifiche per l’elenco ingredienti.
- Comunicazione della Commissione C/2023/1190Domande e risposte ufficiali sull’attuazione per i vini.
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