La risposta in 30 secondi
Dall’8 dicembre 2023 i vini interessati dalle nuove disposizioni devono riportare elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale. Energia e allergeni restano sulla confezione; gli altri dati possono essere pubblicati tramite un QR code conforme alle condizioni previste.
Questa pagina ha finalità informative e non sostituisce la valutazione di un consulente competente sul caso specifico.Il quadro normativo
Cosa dice il regolamento
L’obbligo nasce dal Regolamento (UE) 2021/2117, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli. Per il settore vitivinicolo sono state introdotte regole specifiche relative alla dichiarazione nutrizionale e all’elenco degli ingredienti.
L’esenzione generale prevista per le bevande con più dell’1,2% di alcol dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 non è stata eliminata per tutte le bevande alcoliche. Il vino è oggi disciplinato da disposizioni settoriali dedicate, che permettono anche di fornire parte delle informazioni per via elettronica.
Il consumatore deve poter conoscere la composizione e i valori nutrizionali del vino, mentre la cantina può organizzare parte di queste informazioni in una pagina digitale dedicata.
Fisico o digitale
Etichetta e QR: cosa va dove
Il QR non sostituisce completamente l’etichetta fisica. Alcune informazioni devono continuare a comparire sulla bottiglia, mentre altre possono essere consultate online.
Il valore reale va determinato per il prodotto specifico.
Per costruire i due contenuti, consulta le guide dedicate agli ingredienti e allergeni del vino e alla dichiarazione nutrizionale con coefficienti ed esempio completo.
Accesso alle informazioni
Le sei regole essenziali del QR
Visibile
Deve essere chiaramente individuabile sull’etichetta e utilizzabile con uno smartphone comune.
Descrittivo
Va accompagnato da un’indicazione chiara del contenuto, per esempio “Ingredienti”.
Dedicato
La pagina non deve mostrare informazioni commerciali insieme ai dati obbligatori.
Non tracciante
Il sistema non può raccogliere o profilare i dati di chi effettua la scansione.
Univoco
Il collegamento deve identificare senza ambiguità il vino e le informazioni applicabili.
Duraturo
Le informazioni devono restare disponibili e corrette nel tempo.
La normativa non prescrive un QR da “1 × 1 cm”. Leggibilità e funzionamento vanno provati sul materiale, nelle dimensioni e nelle condizioni reali di stampa.
Per passare dall’obbligo all’esecutivo, consulta anche la guida pratica su come preparare, posizionare e testare il QR code sulla bottiglia.
Il regime transitorio
Quali vini sono coinvolti
In base ai chiarimenti della Commissione europea, i vini considerati “prodotti” prima dell’8 dicembre 2023 possono continuare a essere commercializzati con l’etichettatura precedente fino a esaurimento delle scorte. La definizione tecnica di prodotto non coincide necessariamente con l’imbottigliamento.
Il momento rilevante dipende dal raggiungimento delle caratteristiche previste per la categoria. Per uno spumante, per esempio, la sola preparazione dei vini di base prima della data non determina automaticamente l’applicazione del regime transitorio.
Per vini “al limite” conviene documentare il processo e chiedere conferma all’enologo o al consulente prima di scegliere l’etichetta da stampare.
Prima del software
Le informazioni da preparare
Un flusso digitale funziona bene quando parte da fonti ordinate. Prima di compilare la pagina, la cantina dovrebbe raccogliere:
- 01
Valori nutrizionali
Da analisi di laboratorio oppure, dove ammesso, da un metodo di calcolo documentato basato su dati riconosciuti.
- 02
Ingredienti e additivi
L’elenco delle sostanze utilizzate, con funzione e denominazioni appropriate secondo le disposizioni applicabili.
- 03
Allergeni presenti
Non soltanto i solfiti: vanno considerate tutte le sostanze rilevanti effettivamente presenti nel prodotto.
- 04
Dati della partita
Categoria, annata, caratteristiche produttive e informazioni necessarie a identificare la scheda corretta.
Ingredienti
Seleziona le voci del dizionario controllato.
Scenario illustrativo
Un vino rosso, dalla scheda alla bottiglia
Immaginiamo una piccola cantina con un vino rosso fermo prodotto dopo l’8 dicembre 2023. Il processo potrebbe essere organizzato così:
Dati verificati
Valore energetico, ingredienti, allergeni e tabella nutrizionale.
Scheda digitale
Contenuti obbligatori separati da marketing, e-commerce e tracciamento.
QR specifico
Un collegamento stabile verso le informazioni applicabili a quel vino.
Sull’etichetta fisica possono comparire, a titolo illustrativo, “E 284 kJ / 68 kcal per 100 ml”, l’indicazione degli allergeni e il QR accompagnato da un’intestazione descrittiva. I dati reali devono essere determinati e verificati sul prodotto effettivo.
Prima di mandare in stampa
La checklist della cantina
Verificare con un tecnico se ogni partita rientra nell’obbligo.
Raccogliere valori nutrizionali da analisi o calcolo documentato.
Preparare ingredienti e additivi con denominazioni corrette.
Gestire energia e allergeni sull’etichetta fisica.
Separare le informazioni obbligatorie dai contenuti commerciali.
Provare il QR su più smartphone e sul materiale definitivo.
Far revisionare le informazioni prima della stampa.
Controllo qualità
Gli errori che generano più lavoro
Non distingue chiaramente prodotti, annate o informazioni applicabili.
Mescola dati obbligatori, shop, marketing o strumenti di tracciamento.
La scheda viene costruita senza un registro verificato di ingredienti e allergeni.
Il codice non viene provato dopo la stampa sul supporto definitivo.
In Italia, l’articolo 74 della Legge 238/2016 disciplina le violazioni in materia di designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli. La detenzione o vendita di prodotti non conformi può comportare una sanzione amministrativa da 250 a 5.000 euro; per errori formali e per altre violazioni sono previste fattispecie e importi differenti. Una verifica prima della stampa riduce anche il rischio di blocco della partita, correzione delle etichette o contestazioni nei canali commerciali.
Domande frequenti
I dubbi prima della stampa
01Da quando è obbligatorio indicare ingredienti e valori nutrizionali?+
Dall’8 dicembre 2023 per i vini considerati prodotti da quella data in poi secondo la definizione tecnica della normativa. I vini prodotti prima possono continuare a essere commercializzati con l’etichettatura precedente fino a esaurimento delle scorte.
02Posso mettere tutto nel QR code?+
No. Il valore energetico deve comparire anche sull’etichetta fisica e gli allergeni devono essere indicati sulla confezione secondo le regole applicabili. Elenco ingredienti e dichiarazione nutrizionale estesa possono essere forniti elettronicamente.
03Il QR code deve avere una dimensione minima?+
La normativa non stabilisce una misura precisa in centimetri. Il codice deve però essere visibile, leggibile e facilmente accessibile con un dispositivo di uso comune. Va sempre provato sul supporto e nelle dimensioni reali di stampa.
04Posso usare lo stesso QR per vini o annate diverse?+
Il collegamento deve condurre senza ambiguità alle informazioni dello specifico vino. Un QR generico che non permette di identificare chiaramente prodotto e dati applicabili non è una soluzione corretta.
05Il regolamento vale anche per l’export fuori dall’UE?+
Le disposizioni descritte riguardano i vini commercializzati nell’Unione Europea. I vini destinati esclusivamente a Paesi extra-UE seguono le regole del mercato di destinazione, che possono richiedere informazioni e modalità di presentazione differenti.
Documentazione primaria
Fonti consultate
Fonti normative consultate nelle versioni disponibili il 30 luglio 2026. La pagina viene aggiornata quando cambiano le disposizioni o i chiarimenti applicativi.
- Regolamento (UE) 2021/2117Nuove disposizioni settoriali per il vino.
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 119Indicazioni obbligatorie per i prodotti vitivinicoli.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011Informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- Comunicazione della Commissione C/2023/1190Domande e risposte sull’attuazione delle nuove disposizioni.
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 74Disciplina nazionale delle violazioni in materia di etichettatura e presentazione del vino.
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