La risposta in 30 secondi
Per una confezione di vino destinata al consumatore, ogni componente separabile manualmente deve essere associato al codice del proprio materiale e alle indicazioni di raccolta. Le componenti non separabili seguono il corpo principale. I codici non si scelgono dall’aspetto: devono arrivare dai dati tecnici dei fornitori.
Gli esempi illustrano il metodo e non sostituiscono la verifica del packaging reale. Questa disciplina riguarda l’imballaggio, non gli ingredienti e i valori nutrizionali del vino.D.Lgs. 152/2006 · DM 360/2022
Una regola italiana per identificare e conferire gli imballaggi
L’articolo 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 richiede che gli imballaggi siano opportunamente etichettati per facilitarne raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio. I produttori devono inoltre identificare la natura dei materiali sulla base della Decisione 97/129/CE.
Le modalità applicative sono sviluppate nelle Linee guida adottate con il DM 360 del 28 settembre 2022. L’obbligo è operativo dal 1° gennaio 2023; le scorte di imballaggi acquistati o già etichettati entro il 31 dicembre 2022 possono essere utilizzate fino a esaurimento, conservando la documentazione che prova la data.
La codifica del materiale riguarda imballaggi primari, secondari e terziari. Le istruzioni di raccolta rivolte al consumatore dipendono invece dalla destinazione effettiva dell’imballaggio.
Prima domanda: a chi arriva?
B2C e B2B richiedono informazioni diverse
La distinzione non dipende dal fatto che la cantina venda “online” o “all’ingrosso”, ma dal destinatario concreto dell’imballaggio. Una confezione che arriva a una persona per uso privato è B2C; quella ceduta a un operatore nell’esercizio professionale è B2B.
Codice + raccolta
Per il corpo principale e per ogni componente separabile manualmente: codifica del materiale e indicazioni per il conferimento.
Codice del materiale
La codifica resta obbligatoria. Le informazioni sulla destinazione finale possono non comparire e i dati possono viaggiare anche su documenti o canali digitali.
Una scatola consegnata al consumatore con un ordine e-commerce richiede le informazioni B2C; un imballaggio logistico che circola esclusivamente tra professionisti può seguire il regime B2B.
Dalla scheda tecnica alla confezione
Il fornitore identifica. La cantina controlla il risultato finale.
L’obbligo di identificare la natura del materiale è espressamente posto in capo al produttore dell’imballaggio: è il soggetto che conosce composizione, trattamenti e struttura del componente. La cantina è però un utilizzatore e, quando immette il vino confezionato sul mercato, deve assicurarsi che le informazioni necessarie accompagnino correttamente il sistema di imballo.
Richiedi
Scheda tecnica e codice del materiale a ogni fornitore.
Classifica
Collega componente, separabilità, canale e raccolta.
Verifica
Controlla la confezione definitiva prima della stampa.
Quando l’etichettatura viene completata in un punto diverso della filiera, le Linee guida suggeriscono di formalizzare con il cliente o fornitore dove avverrà l’operazione e quali informazioni verranno trasmesse.
Schema illustrativo
Componente → materiale → codice → raccolta
Questa matrice mostra esempi frequenti, non un modello da copiare. Bottiglie dello stesso vino possono cambiare colore; tappi apparentemente simili possono essere naturali, agglomerati, compositi o sintetici; capsule uguali alla vista possono avere composizioni diverse.
GL 70 indica vetro incolore, GL 71 verde e GL 72 marrone. PAP 20 indica cartone ondulato, PAP 21 cartone non ondulato e PAP 22 carta. Scegliere “quello più comune” senza una conferma tecnica crea un dato non difendibile.
Il test delle sole mani
Separabile significa rimovibile completamente e in sicurezza
Una componente è separabile manualmente quando il consumatore può staccarla completamente dal corpo principale con le sole mani, senza attrezzi e senza rischi, salvo residui irrisori. Non basta che tecnicamente “si possa togliere”: deve essere un’operazione normale e sicura.
Tappo o capsula rimovibile
Richiede il proprio codice e la propria indicazione di raccolta. Se lo spazio non basta, le informazioni possono essere riunite sul corpo principale o sull’imballaggio di presentazione.
CODICE + RACCOLTAEtichetta incollata
Codice e raccolta seguono il corpo principale. Ove possibile si può aggiungere il solo codice del componente, senza indicazione di raccolta separata.
CORPO PRINCIPALEVendita e spedizione
Anche la scatola deve entrare nel censimento
Un cartone ondulato è tipicamente identificato come PAP 20; un cartone non ondulato come PAP 21. Nastro, protezioni, alveari e altri elementi vanno valutati secondo composizione, autonomia e separabilità. Il dato deve provenire dalla struttura realmente acquistata, non dal nome generico “scatola”.
ScatolaPAP 20 se cartone ondulato
02AlveareVerificare materiale e separabilità
03NastroVerificare supporto e adesivo
Per una vendita online al consumatore, le informazioni devono essere disponibili anche prima dell’acquisto quando entreranno in applicazione le prescrizioni armonizzate del PPWR. Conviene quindi progettare sin d’ora dati riutilizzabili tra confezione, pagina prodotto e QR.
DM 360/2022
Il digitale può integrare o sostituire la stampa
App, QR code e siti web sono ammessi dalle Linee guida. Per gli imballaggi destinati al consumatore, però, bisogna rendere facilmente note e accessibili le istruzioni per raggiungere l’informazione. La pagina deve identificare senza ambiguità l’imballaggio e mostrare dati puntuali, diretti e facili da interpretare.
Componenti
Rosso Riserva · 2026
È possibile coordinare informazioni ambientali e dati elettronici del vino, purché le sezioni restino chiaramente distinguibili e la destinazione rispetti contemporaneamente le regole applicabili a entrambe.
Prima di stampare, esegui anche i controlli descritti nella guida al QR code sull’etichetta del vino: dimensione, contrasto, superficie, scansione e URL definitivo.
Testo vigente e transizione europea
Da 5.000 a 25.000 euro. E un nuovo sistema dal 2028.
L’articolo 261, comma 3, come modificato dall’articolo 15 del D.Lgs. 196/2021, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro per chi immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti dell’articolo 219, comma 5. L’applicazione concreta va valutata da un professionista sul caso specifico.
Regime italiano
Obbligo ambientale operativo secondo D.Lgs. 152/2006 e DM 360/2022.
PPWR applicabile
Il Regolamento (UE) 2025/40 entra nella fase di applicazione generale.
Etichetta armonizzata
Nuovo sistema UE sui materiali, o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione se la data è successiva.
Il sistema nazionale attuale resta quindi il riferimento operativo immediato, ma i file grafici e i database vanno progettati per essere aggiornabili. L’etichetta armonizzata europea non va anticipata inventando simboli o formati: si dovranno seguire gli atti di esecuzione ufficiali.
Controllo qualità
Gli errori che rendono fragile l’etichetta
Si riutilizza GL 71, FOR 51 o PAP 20 senza verificare la fornitura reale.
Si descrive solo la bottiglia e si omettono tappo, capsula o imballaggi di vendita.
Si applica lo stesso set di informazioni a flussi con destinatari diversi.
Si assegna una raccolta autonoma a una componente che resta incollata alla bottiglia.
La pagina esiste, ma il consumatore non sa come o dove raggiungerla.
Ogni cartone viene chiamato PAP 20 senza distinguere ondulato, non ondulato e componenti accessori.
Prima della pubblicazione
Checklist dell’etichettatura ambientale
Ho censito tutti i componenti dell’imballaggio, compresi quelli usati per la spedizione.
Per ogni componente ho una scheda o conferma scritta del fornitore sul materiale effettivo.
Ho distinto componenti separabili manualmente e componenti che restano adesi al corpo principale.
Ho verificato il colore reale del vetro prima di scegliere GL 70, GL 71 o GL 72.
Per gli imballaggi B2C ho previsto codici e indicazioni di raccolta per le componenti applicabili.
Per gli imballaggi B2B ho previsto almeno la codifica dei materiali e scelto dove renderla disponibile.
Se uso il digitale, il consumatore riceve istruzioni chiare per raggiungere l’informazione specifica.
Ho verificato il layout finale e conservato le fonti dei dati prima di autorizzare la stampa.
Domande frequenti
I dubbi prima di mandare in stampa
01Devo indicare separatamente l’etichetta cartacea incollata?+
Se non può essere separata completamente a mano dalla bottiglia, le Linee guida richiedono codice e raccolta del corpo principale. Ove possibile si può aggiungere volontariamente il solo codice dell’etichetta, senza un’indicazione di raccolta autonoma. PAP 22 è un esempio per la carta vera e propria: il materiale reale va confermato.
02Che codice ha il tappo di sughero?+
La Decisione 97/129/CE associa FOR 51 al sughero. Prima di usarlo occorre però accertare che il tappo sia effettivamente in sughero e non tecnico, composito o sintetico. Anche il conferimento va accompagnato dall’invito a verificare le disposizioni comunali.
03Lo stesso QR può mostrare anche ingredienti e nutrizione?+
Il canale digitale è ammesso per l’etichettatura ambientale. Una destinazione comune è possibile solo se l’accesso alle informazioni ambientali resta facile e diretto e se la pagina continua a rispettare anche i requisiti specifici dell’etichetta elettronica del vino, compresa l’assenza di contenuti commerciali nel contesto delle informazioni obbligatorie.
04La scatola usata per gli ordini online è sempre un imballaggio terziario?+
No. La classificazione dipende dalla funzione concreta e dalla destinazione. Una scatola consegnata al consumatore finale tramite e-commerce ricade nel circuito B2C per le informazioni di fine vita; un imballaggio logistico ceduto esclusivamente a professionisti segue il regime B2B.
05Le piccole cantine sono esentate?+
Le Linee guida riferiscono l’obbligo a tutti gli imballaggi e non introducono una soglia generale basata sulle dimensioni della cantina. Esistono modalità alternative per limiti fisici o tecnologici del packaging, ma non equivalgono a una dispensa automatica dall’informazione.
Documentazione primaria
Fonti consultate
Fonti verificate il 31 luglio 2026. Le tabelle sono esempi operativi costruiti sulle fonti, non certificazioni del materiale di uno specifico imballaggio.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152Articoli 219(5), 219(5.1) e 261(3).
- DM 360 del 28 settembre 2022 e Linee guidaModalità fisiche e digitali, B2C/B2B, separabilità e materiali.
- Decisione della Commissione 97/129/CENumerazione e abbreviazioni dei materiali di imballaggio.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, articolo 15Modifica della sanzione per imballaggi privi dei requisiti.
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggiArticolo 12 e calendario dell’etichettatura armonizzata.
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